Art. 1

In vigore dal 28 gen 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'istituto sanatoriale "Lazzaro Spallanzani" di Reggio Emilia; Visto il decreto del medico provinciale di Reggio Emilia in data 12 dicembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'istituto sanatoriale "Lazzaro Spallanzani" dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Reggio Emilia è stato classificato ospedale specializzato provinciale; Visti i verbali in data 20 dicembre 1968 e 14 novembre 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale "Lazzaro Spallanzani", con sede in Reggio Emilia, è costituito in ente ospedaliero. Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da: Immobili: Edificio dell'ospedale sanatoriale, comprensivo dei fabbricati accessori, sito in Reggio Emilia, al viale Umberto I n. 50. Mobili: Beni mobili, attrezzature, arredi, ecc. indicati nell'inventario allegato ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire all'ente ospedaliero. Il medico provinciale di Reggio Emilia, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero. Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 153. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-07;1103#art-1

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