Art. 1
In vigore dal 31 mar 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 3 aprile 1957, n. 235;
Visto il regolamento di esecuzione alla legge predetta approvato con decreto presidenziale 20 gennaio 1961, n. 300;
Visto il proprio precedente decreto 3 settembre 1965, n. 1156 che ha sostituito l' del regolamento sopra citato;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;
Decreta:
Articolo unico
L' del regolamento concernente il prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1965, n. 1156 è sostituito dal seguente:
"Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1957, n. 235, modificata con la legge 2 aprile 1968, n. 519 è ammesso il prelievo delle seguenti parti di cadavere:
1) bulbi oculari, loro parti e annessi;
2) reni e loro parti;
3) ossa e superfici articolate;
4) muscoli e tendini;
5) vasi sanguigni;
6) sangue;
7) nervi;
8) cute;
9) midollo osseo;
10) aponeurosi;
11) dura madre;
12) cuore e sue parti;
13) polmoni e loro parti;
14) ghiandole esocrine ed endocrine con esclusione di quelle della sfera sessuale e della procreazione;
15) vescica ed ureteri;
16) segmenti del canale digerente.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 febbraio 1970
SARAGAT
RUMOR - RIPAMONTI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 12. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-05;78#art-1