Art. 1

In vigore dal 31 mar 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 3 aprile 1957, n. 235; Visto il regolamento di esecuzione alla legge predetta approvato con decreto presidenziale 20 gennaio 1961, n. 300; Visto il proprio precedente decreto 3 settembre 1965, n. 1156 che ha sostituito l' del regolamento sopra citato; Udito il parere del Consiglio superiore di sanità; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanità; Decreta: Articolo unico L' del regolamento concernente il prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1965, n. 1156 è sostituito dal seguente: "Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1957, n. 235, modificata con la legge 2 aprile 1968, n. 519 è ammesso il prelievo delle seguenti parti di cadavere: 1) bulbi oculari, loro parti e annessi; 2) reni e loro parti; 3) ossa e superfici articolate; 4) muscoli e tendini; 5) vasi sanguigni; 6) sangue; 7) nervi; 8) cute; 9) midollo osseo; 10) aponeurosi; 11) dura madre; 12) cuore e sue parti; 13) polmoni e loro parti; 14) ghiandole esocrine ed endocrine con esclusione di quelle della sfera sessuale e della procreazione; 15) vescica ed ureteri; 16) segmenti del canale digerente. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 febbraio 1970 SARAGAT RUMOR - RIPAMONTI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1970 Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 12. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-05;78#art-1

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