Art. 1
In vigore dal 20 mar 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 986;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, è autorizzato il prelevamento di L. 679.500.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il medesimo anno finanziario:
Cap. n. 1536 - Indennità, ecc. per
missioni all'estero................................... L. 12.000.000 Cap. n. 1621 -
Spese riservate del
Ministero degli affari esteri.........................." 632.500.000 Cap. n. 1789 -
Spese eventuali all'estero..........................." 35.000.000
---------- L. 679.500.000
----------
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 febbraio 1970
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 18. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-03;48#art-1