Art. 1

In vigore dal 25 giu 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del prefetto della provincia di Grosseto in data 24 dicembre 1938, con il quale l'ospedale "Aldi Mai" di Manciano, è stato classificato "infermeria" a norma del regio decreto 30 settembre 1938, numero 1631; Visto il provvedimento del medico provinciale di Grosseto in data 25 febbraio 1969, con il quale si attesta che l'infermeria "Aldi Mai" di Manciano non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell' dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1965; Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa; Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'infermeria "Aldi Mai", con sede in Manciano (Grosseto), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Grosseto; tre membri eletti dal consiglio comunale di Manciano; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1965, registro n. 198, foglio n. 89. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 febbraio 1970 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 2. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-02;332#art-1

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