Art. 1
In vigore dal 24 set 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Napoli in data 4 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, il gruppo degli ospedali "Cardinale Ascalesi" e "San Gennaro" di Napoli è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della legge citata n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell' dello statuto approvato con regio decreto 7 gennaio 1923;
Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 56 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
Il gruppo degli ospedali "Cardinale Ascalesi" e "San Gennaro", con sede in Napoli, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio provinciale di Napoli;
un membro eletto dal consiglio comunale di Napoli;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 7 gennaio 1923.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 gennaio 1970
SARAGAT
RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 62. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-01-28;640#art-1