Art. 1
In vigore dal 16 giu 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato, per l'industria e l'artigianato di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso lo stesso istituto una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico;
Visto il regolamento della scuola, il programma d'insegnamento, i relativi orari e le modalità di esame;
Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
L'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 gennaio 1970
SARAGAT
RIPAMONTI - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 23. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-01-28;1454#art-1