Art. 1
In vigore dal 28 gen 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Considerato che l'Istituto nazionale della previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale "Giovanni Rasori" di Parma;
Visto il decreto del medico provinciale di Parma in data 16 giugno 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale sanatoriale "Giovanni Rasori" di Parma, è stato classificato ospedale provinciale specializzato tisiologico;
Visti i verbali in data 21 marzo 1969 e 29 marzo 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale sanatoriale "Giovanni Rasori", con sede in Parma, è costituito in ente ospedaliero.
Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:
Immobili:
Edifici dell'ospedale sanatoriale "Giovanni Rasori" indicati nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Parma alla partita n. 2950, foglio n. 13, numeri 197, 198, 199, 200, 201, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 744.
Mobili:
Beni mobili, attrezzature, arredi, ecc. indicati nello elenco allegato ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire all'ente ospedaliero.
Il medico provinciale di Parma, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 gennaio 1970
SARAGAT
RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 210. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-01-28;1098#art-1