Art. 2
In vigore dal 31 mar 1970
Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascun Comando di regione aerea, il numero dei militari da richiamare.
Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-01-22;77#art-2