Art. 1
In vigore dal 24 mag 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1930, con il quale è stato approvato lo statuto dell'istituzione "Casa Caritas" di Lamon, dal quale risulta che l'ente persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali;.
Visto il decreto del medico provinciale di Belluno in data 28 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Casa Caritas", di Lamon, è stato classificato ospedale generale di zona per lungodegenti e convalescenti;
Visti i verbali in data 21 agosto 1968, 8 agosto 1969 e 12 novembre 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;
Sulla proposta de Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale "Casa Caritas", con sede in Lamon (Belluno), è costituito in ente ospedaliero.
Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da: - Immobili:
Terreni, siti nel comune di Lamon, alla via Rigoi, indicati in catasto al foglio n. 34, numeri 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 614, 657, 28, 31, 32, per un valore approssimativo di L. 15.532.000;
Fabbricati siti nel comune di Lamon alla via Rigoi, indicati in catasto al foglio n. 34, numeri 28 e 31, per un valore approssimativo di L. 29.062.000.
Mobili:
Beni mobili, attrezzature sanitarie, oggetti d'arte, arredi, ecc., indicati negli allegati ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire all'ente ospedaliero, per un valore approssimativo di L. 29.827.525.
Il medico provinciale di Belluno, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 gennaio 1970
SARAGAT.
RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 38. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-01-22;222#art-1