Art. 1

In vigore dal 13 mag 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il regio decreto 4 marzo 1909, con il quale è stato approvato lo statuto dell'ospedale-orfanotrofio di Acqui Terme, modificato con regio decreto 24 febbraio 1939 e con regio decreto 26 ottobre 1939, dal quale risulta che l'istituzione persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali; Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria in data 14 maggio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Acqui Terme è stato classificato ospedale generale di zona; Visti i verbali in data 28 ottobre 1968, 22 novembre 1968 e 2 maggio 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civile, con sede in Acqui Terme (Alessandria), è costituito in ente ospedaliero. Il patrimonio dell'ente predetto è costituito da: A) Immobili: 1) edifici adibiti al ricovero ed alla cura degli infermi, siti in Acqui Terme, via Alessandria n. 1, indicati in catasto alla partita n. 930, foglio n. 28, numeri 28, 44, 340, 341, 47, 48, 75, 343, 79; e alla partita n. 4972, foglio n. 28, numero princ. 412. 2) beni immobili reddituali: fabbricato con alloggi e negozi, sito in Acqui Terme, via Mazzini n. 2, indicato in catasto alla partita n. 519, foglio n. 28, numero princ. 102, sub 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11; alloggio sito in fabbricato ubicato in Savona alla via Oxilia n. 3, indicato in catasto alla partita n. 7886, foglio n. 56, mappale 116/3. B) Mobili: Beni mobili, attrezzature, arredi, etc., indicati nell'inventario allegato sub G ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire all'ente ospedaliero, per un valore approssimativo di L. 33.602.250; C) Altri beni destinati a beneficio dell'ospedale (titoli di Stato.....), quali risultano indicati nell'allegato sub D ai verbali della commissione sopra detta. Il medico provinciale di Alessandria, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 gennaio 1970 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1970 Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 179. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-01-22;182#art-1

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