Art. 1
In vigore dal 21 apr 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all' istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1969-70, duecentosettanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:
nella misura del 5 per cento (e cioè in numero di tredici) per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;
nella misura del 30 per cento della restante parte (e cioè in numero di settantasette) per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;
nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra (e cioè in numero di diciotto), per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;
per la restante parte (e cioè in numero di centosessantadue), per la ripartizione tra le facoltà e scuole per il normale incremento degli organici;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, con il quale sono stati ripartiti duecentotrentacinque nuovi posti di professore universitario di ruolo, dei quali centosessanta per il normale incremento degli organici e settantacinque per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti, istituiti, per l'anno accademico 1969-70, dalla citata legge n. 62;
Veduta la richiesta formulata nell'adunanza del 30 dicembre 1969 dalla facoltà di medicina e chirurgia della Università di Catania per l'assegnazione di un nuovo posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania è assegnato, per il raddoppiamento della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, uno dei nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti, per l'anno accademico 1969-70, dallo della precitata legge 24 febbraio 1967, n. 62.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 gennaio 1970
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 52. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-01-19;110#art-1