Art. 1
In vigore dal 1 ago 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data 19 gennaio 1968, n. 1565, con il quale gli armatori ed i marittimi dei pescherecci operanti entro il Mediterraneo sono stati esonerati, per i periodi dal 1° settembre al 31 dicembre 1967 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968, dal versamento del contributo integrativo previsto, per la "Gestione marittimi" della Cassa nazionale per la previdenza marinara, dall'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658, a seguito dell'intervento finanziario dello Stato previsto dall'art. 22 della citata legge n. 658 nell'importo di lire 5 miliardi;
Visto l'art. 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479, che - nell'apportare modifiche al terzo, quarto e sesto comma dell'art. 22 della legge 27 luglio 1967, n. 658 - ha elevato da 5 miliardi a 10 miliardi l'importo dell'intervento finanziario dello Stato destinato a concorrere per il periodo 1° settembre 1967-31 dicembre 1972 alla riduzione degli oneri contributivi posti a carico degli armatori e dei marittimi dall'art. 7 della citata legge n. 658;
Udito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara emesso in data 30 maggio 1968, in conformità del quale il restante contributo dovuto all'assicurazione generale obbligatoria dagli armatori e dai marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo può essere ridotto del 9% delle retribuzioni imponibili, mediante l'utilizzo del contributo dello Stato, previsto per gli esercizi 1967 e 1968 in complessive lire 2 miliardi;
Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il contributo dovuto dagli armatori e dai marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo ai sensi delle norme sull'assicurazione generale obbligatoria vigenti nei periodi 1° settembre-31 dicembre 1967 e 1° gennaio-31 dicembre 1968, è ridotto del 9% delle retribuzioni imponibili e la riduzione va applicata in ragione del 6% sulla aliquota a carico degli armatori ed in ragione del 3% sulla aliquota a carico dei marittimi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 gennaio 1970
SARAGAT
DONAT-CATTIN - V. COLOMBO
- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 143. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-01-14;508#art-1