Art. 2
In vigore dal 12 mar 1970
Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 gennaio 1970
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 137. - CARUSO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-01-14;30#art-2