Art. 1
In vigore dal 12 mag 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Foggia in data 26 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato "Opere pie riunite ospedali ed ospizi" di Cerignola, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell' dello statuto approvato con regio decreto 27 gennaio 1921, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale denominato "Opere pie riunite ospedali ed ospizi", con sede in Cerignola (Foggia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Foggia;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Cerignola;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 27 gennaio 1921, modificato con regio decreto 29 agosto 1929 e con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1955, registro n. 16, foglio n. 230.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 gennaio 1970
SARAGAT
RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 166. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-01-14;172#art-1