Art. 1

In vigore dal 3 mag 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Considerato che l'ente comunale di assistenza di Pieve di Cadore gestisce l'ospedale civile, con sede nel comune medesimo; Visto il decreto del medico provinciale di Belluno in data 16 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Pieve di Cadore è stato classificato ospedale generale di zona; Visto il verbale in data 12 agosto 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civile, con sede in Pieve di Cadore (Belluno), è costituito in ente ospedaliero. Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto, è costituito da: a) edificio adibito a sede dell'ospedale civile, consistente in un fabbricato sito in località Pecol di Pieve di Cadore, per un totale di sessanta vani distinto in catasto al n. 1889, part. 1495, per un valore approssimativo di L. 145.000.000; b) terreno sito in via Pecol di Pieve di Cadore distinto in catasto part. 1721, per un valore approssimativo di L. 50.000.000; c) beni mobili, costituiti da attrezzature, arredi, ecc. specificatamente elencati nell'allegato al verbale della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire all'ente ospedaliero, per un valore approssimativo di L. 44.878.805; d) attività nette, alla data del 12 agosto 1968, lire 23.118.114. Il medico provinciale di Belluno, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 gennaio 1970 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1970 Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 145. - CARUSO
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