Art. 1

In vigore dal 23 apr 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Parma in data 16 giugno 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato "Ospedali riuniti" di Parma è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità degli articoli 2, 4, 5, 7 e 7-bis dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1956; Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 56 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale denominato "Ospedali riuniti", con sede in Parma, di cui alle premesse, comprendente l'ospedale maggiore, l'ospedale Ugolino da Neviano, l'ospedale Berzioli-Balestrieri-Faelli, l'ospedale dei bambini Godi-Piletti-Fanti e l'ospedale civile S. Rita di Soragna, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e composto come segue: sei membri eletti dal consiglio provinciale di Parma; un membro eletto dal consiglio comunale di Parma; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 99, riformato con decisione in data 21 febbraio 1968 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 gennaio 1970 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1970 Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 88. - GRECO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-01-14;117#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo