Art. 1

In vigore dal 12 mag 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Considerato che il consorzio provinciale antitubercolare di Pavia è proprietario e gestore dell'ospedale ortopedico elioterapico pavese, sito in Bussana di Sanremo (Imperia), ma con sede legale e servizi sanitari di ambulatorio, astanteria ed accettazione, nel comune di Pavia; Visto il decreto del medico provinciale di Imperia in data 3 luglio 1969, n. 3190, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale ortopedico elioterapico pavese è stato classificato ospedale climatico specializzato ortopedico provinciale; Visto il verbale in data 18 ottobre 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale ortopedico elioterapico pavese, con sede in Pavia, è costituito in ente ospedaliero. Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da: Immobili: a) in catasto urbano del comune censuario di Bussana di Sanremo: foglio VI; partite catastali n. 318/1/2/3/4/5/6, n. 317/1/2/3, n. 429, n. 434, n. 435, n. 433 e n. 494; b) in catasto terreni del comune censuario di Bussana di Sanremo: foglio VI; partite catastali n. 320 di ha 0.13.96, n. 314-b di ha 0.62.70, n. 326 di ha 0.09.80, n. 324 di ha 1.51.53, n. 332-a di ha 0.31.32, n. 410 di ha 0.51.45, n. 411 di ha 0.02.20, n. 412 di ha 0.18.60, n. 413-a di ha 0.46.16, n. 414-a di ha 0.12.79, n. 415 di ha 0.11.69, n. 416-a di ha 0.15.32, n. 459 di ha 0.08.00, n. 430 di ha 0.68.79, n. 465 di ha 0.41.73, n. 466 di ha 0.02.22, n. 468 di ha 0.09.91, n. 469 di ha 0.05.80, n. 494 di ha 0.08.00 e n. 573-b di ha 0.10.40. Mobili: Beni mobili, attrezzature, arredi ecc. per un valore complessivo di L. 116.409.180. Il medico provinciale di Imperia, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 gennaio 1970 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1970 Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 169. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-01-07;171#art-1

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