Art. 1
In vigore dal 19 apr 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione:
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 7. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
Diritto internazionale;
Storia del pensiero economico;
Statistica metodologica;
Filosofia del diritto;
Diritto privato comparato;
Diritto dell'economia;
Economia marxista;
Economia del benessere;
Sistemi economici comparati;
Economia matematica;
Teoria delle decisioni;
Programmazione economica;
Politica del personale e tecniche di retribuzione;
Analisi dei costi;
Economia degli istituti speciali di credito;
Scienza dell'amministrazione;
Programmazione aziendale;
Ragioneria pubblica;
Teoria della traslazione dei tributi;
Economia della finanza pubblica.
Nello stesso articolo gli insegnamenti complementari di "Storia delle esplorazioni geografiche", "Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici", "Tecnica delle politiche di vendita", "Economia e finanza delle imprese di assicurazione" mutano denominazione rispettivamente in quelle di "Geografia applicata ed organizzazione del territorio", "Elaborazione automatica delle informazioni", "Tecniche e politiche di vendita", "Economia del rischio e delle assicurazioni".
Gli articoli 9, 10 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 9. - L'insegnamento triennale delle lingue straniere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.
Art. 10. - Per ogni materia biennale lo studente non può sostenere l'esame del corso successivo se non ha superato quello del corso precedente.
Lo studente deve inoltre aver superato l'esame di matematica generale per potersi presentare agli esami di matematica finanziaria del 1° anno, di economia politica del 1° anno, e di politica economica e finanziaria; l'esame di ragioneria generale ed applicata del 1° anno per potersi presentare agli esami di tecnica industriale e commerciale e di tecnica bancaria e professionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 gennaio 1970
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 56. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-01-07;105#art-1