Capo III
Art. 36
In vigore dal 26 feb 1970
Oltre a quanto espressamente previsto negli , sono abrogate tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quelle della presente legge.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1969
SARAGAT
RUMOR - Bosco - MORO -
GAVA - COLOMBO - SEDATI
- MAGRÌ - MISASI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 88. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-30;1133#art-36