Capo III

Art. 36

In vigore dal 26 feb 1970
Oltre a quanto espressamente previsto negli , sono abrogate tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quelle della presente legge. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 dicembre 1969 SARAGAT RUMOR - Bosco - MORO - GAVA - COLOMBO - SEDATI - MAGRÌ - MISASI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1970 Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 88. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-30;1133#art-36

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