Art. 1
In vigore dal 21 mar 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, con il quale sono stati assegnati alle varie facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1969-70, duecentotrentacinque posti di professore di ruolo dei duecentosettanta istituiti, per l'anno accademico medesimo, con la legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Visto il verbale dell'adunanza del 6 dicembre 1969, nella quale la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, per il raddoppiamento della cattedra di storia della filosofia venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di filosofia teoretica;
Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della proposta della facoltà anzidetta;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa è assegnato, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per l'anno accademico 1969-70 un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di filosofia teoretica, anziché per il raddoppiamento della cattedra di storia della filosofia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 dicembre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 20. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-29;1192#art-1