Art. 1

In vigore dal 27 giu 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per la difesa; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione del trattato nord atlantico, concluso a Bruxelles il 5 febbraio 1968, concernente l'applicazione ai funzionari del collegio di difesa della NATO del titolo IV della convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del trattato nord atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmato ad Ottawa il 20 settembre 1951, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 7 dell'accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 dicembre 1969 SARAGAT RUMOR - MORO - BOSCO - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 15. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-27;1324#art-1

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