Art. 1
In vigore dal 27 giu 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per la difesa;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione del trattato nord atlantico, concluso a Bruxelles il 5 febbraio 1968, concernente l'applicazione ai funzionari del collegio di difesa della NATO del titolo IV della convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del trattato nord atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmato ad Ottawa il 20 settembre 1951, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 7 dell'accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 dicembre 1969
SARAGAT
RUMOR - MORO - BOSCO - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 15. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-27;1324#art-1