Art. 1

In vigore dal 12 ago 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto professionale di Stato per la industria e l'artigianato di Pescara intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire, presso lo stesso istituto, una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico; Visto il regolamento della scuola, il programma d'insegnamento, i relativi orari e le modalità di esame; Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: L'Istituto professionale di Stato per l'industria e lo artigianato di Pescara è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ad istituire presso l'istituto stesso una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 dicembre 1969 SARAGAT RIPAMONTI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 168. - IZZI
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