Art. 1

In vigore dal 1 mag 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Ascoli Piceno in data 13 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale dei poveri infermi, con sede in Porto San Giorgio, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Visto il verbale in data 21 gennaio 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero, dal quale risulta che la commissione medesima ha ritenuto di non dover procedere agli adempimenti previsti dall'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, avendo constatato che l'ospedale dei poveri infermi rientra tra le istituzioni di cui al primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 13 settembre 1900, e successive modificazioni; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale dei poveri infermi, con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Ascoli Piceno; tre membri eletti dal consiglio comunale di Porto San Giorgio; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 13 settembre 1900, modificato con regio decreto 29 giugno 1939. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 dicembre 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1970 Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 114. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-18;1264#art-1

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