Art. 1

In vigore dal 25 feb 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le deliberazioni n. 51 in data 19 dicembre 1965 e n. 174 in data 13 marzo 1966, con le quali, rispettivamente, i consigli comunali di Pontinvrea e di Sassello, in provincia di Savona, hanno concordemente riconosciuto l'esigenza di chiedere che il confine tra i due comuni sia rettificato - nel tratto terminale della strada che dalla statale Savona-Acqui conduce al monte Beigna - in conformità del progetto vistato dall'ufficio del genio civile ed allegato alle deliberazioni stesse; Considerato che, nel tratto anzidetto, è stata apportata alla strada una variante che ha determinato lo spostamento del tracciato di circa trenta metri all'interno del territorio del comune di Sassello e che tale tracciato è apparso ai due comuni il più idoneo a costituire la nuova linea di confine; Vista la deliberazione n. 121/4421 in data 29 aprile 1967, con la quale il consiglio provinciale di Savona ha espresso al riguardo il suo parere favorevole; Visti gli articoli 32 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 settembre 1969; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . La delimitazione territoriale fra i comuni di Pontinvrea e Sassello, in provincia di Savona, è rettificata conformemente alla pianta planimetrica e alla relazione descrittiva annesse al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-18;1126#art-1

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