Art. 1
In vigore dal 21 apr 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Brindisi in data 10 novembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Antonino Di Summa" di Brindisi, è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1961, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale "Antonino Di Summa", con sede in Brindisi, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio provinciale di Brindisi;
un, membro eletto dal consiglio comunale di Brindisi;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1961, registro n. 8 Interno, foglio n. 247, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1966, registro n. 2 Interno, foglio n. 399.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 dicembre 1969
SARAGAT
RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 63. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-12;1244#art-1