Art. 2

In vigore dal 21 apr 1970
Per tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo: a) quattro posti di professori, provenienti dal contingente di cui all' della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (aliquota 1969-70); b) sei posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62 (aliquota 1969-70).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-10;1242#art-2

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