Art. 1

In vigore dal 15 apr 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 13 agosto 1926, n. 1488, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di Genova, spettanti alla locale camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1957, n. 99 e 8 novembre 1957, n. 1115, con i quali vennero approvate variazioni alla tariffa suddetta; Vista la deliberazione in data 14 ottobre 1969, numero 1486 della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni dei diritti ad essa dovuti per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di detta città; Visto l'articolo 53 del testo unico approvato con il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale sono stati stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti i diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico A decorrere dal 1 gennaio 1970, alle società che chiederanno l'ammissione alla quotazione ufficiale dei propri titoli nella borsa valori di Genova è accordata l'esenzione dei diritti dovuti per il primo anno di quotazione e la riduzione di un terzo dei diritti medesimi per il successivo quinquennio. Le facilitazioni di cui sopra si applicano anche nel caso di estensione della quotazione presso la borsa medesima di titoli già quotati in altre borse valori o di contemporanea ammissione in più borse. È confermato in L. 3.000.000 (tremilioni) il massimale annuo dei diritti dovuti per la quotazione ufficiale dei titoli presso la borsa valori di Genova. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 dicembre 1969 SARAGAT COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1970 Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 39. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-02;1233#art-1

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