Art. 1

In vigore dal 2 mag 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 19 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Genova-Nervi è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 2 luglio 1905, e successive modificazioni; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civile, con sede in Genova-Nervi, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Genova; tre membri eletti dal consiglio comunale di Genova; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 2 luglio 1905, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1961, registro n. 21 Interno, foglio n. 285, e con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1965, registro n. 29 Interno, foglio n. 117. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 dicembre 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1970 Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 118. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-01;1267#art-1

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