Art. 1
In vigore dal 1 mag 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Bergamo in data 28 settembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "M. O. Antonino Locatelli", di Piario, appartenente alle "Opere antitubercolari bergamasche", con sede in Bergamo, è stato classificato ospedale provinciale specializzato a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 11 ottobre 1920;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ente denominato "Opere antitubercolari bergamasche, con sede in Bergamo, che comprende l'ospedale "M. O. Antonino Locatelli", di Piario, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Bergamo;
due membri eletti dal consiglio comunale di Piario;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 11 ottobre 1920.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 dicembre 1969
SARAGAT
RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 109. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-01;1262#art-1