Art. 1
In vigore dal 1 mag 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Firenze in data 1 ottobre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato "Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti", di Firenze, è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 17 maggio 1933;
Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 56 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale denominato "Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti", con sede in Firenze, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio provinciale di Firenze;
un membro eletto dal consiglio comunale di Firenze;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 17 maggio 1933.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 dicembre 1969
SARAGAT
RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 110. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-01;1261#art-1