Art. 1
In vigore dal 17 mar 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 70 della legge 28 febbraio 1969, n. 21, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1969;
Visto l'articolo 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115 e l' della legge 11 aprile 1953, n. 308, concernenti la costituzione del "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed i relativi prelievi;
Considerato che le disponibilità al 31 dicembre 1968 del "Fondo di riserva per le spese impreviste" della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ammontano a lire 483.306.290;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
Dal "Fondo di riserva per le spese impreviste" della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato, per l'anno finanziario 1969, il prelevamento di lire 482.000.000 (quattrocentottantaduemilioni), da versare al capitolo di entrata 201 "Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste" e corrispondentemente da iscrivere in aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 109 "Oneri, a carico dell'Azienda, per l'assicurazione di particolari trattamenti di quiescenza e di previdenza" degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda medesima per l'esercizio predetto.
Il presente decreto sarà allegato al rendiconto della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno 1969.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° dicembre 1969
SARAGAT
GASPARI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 8. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-01;1185#art-1