Art. 1

In vigore dal 6 mar 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le deliberazioni n. 42 in data 10 marzo 1962 e n. 54 in data 28 gennaio 1961, con le quali, rispettivamente, i consigli comunali di Bergamo e di Ponteranica hanno concordemente riconosciuto la esigenza di chiedere che il confine tra i due comuni sia rettificato, nel tratto Petos-Ramera, in conformità del progetto, vistato dall'ufficio del genio civile, allegato alle stesse deliberazioni; Considerato che, nel tratto anzidetto, il confine è segnato dal tracciato della vecchia strada provinciale della valle Brembana, alla quale è stata apportata una variante, la cui mezzeria è apparsa ai due comuni la più idonea a costituire la linea di confine, atteso che quella attuale rischia di divenire incerta e di difficile individuazione; Vista la deliberazione n. 30 del 7 febbraio 1963, con la quale il consiglio provinciale di Bergamo ha espresso al riguardo il suo parere favorevole; Visti gli articoli 32 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 settembre 1969; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . La delimitazione territoriale fra i comuni di Bergamo e Ponteranica è rettificata conformemente alla pianta planimetrica e alla relazione descrittiva annesse al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-11-27;1150#art-1

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