Art. 1
In vigore dal 7 gen 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 28 febbraio 1969, n. 21;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1969, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Cap. n. 1851. - Restituzioni e rimborsi di imposta
generale sull'entrata........................... L. 80.000.000.000 Cap. n. 1852. - Restituzioni e rimborsi, esclusi
quelli di imposta generale sull'entrata......... L. 1.600.000.000 Cap. n. 1853. - Restituzioni e rimborsi di addi-
zionale alle imposte di registro, successione,
ecc............................................. L. 400.000.000 Cap. n. 1921. - Restituzioni di imposte di fabbri-
cazione sui prodotti esportati, ecc............. L. 4.000.000.000 Cap. n. 1925. - Restituzione di diritti all'espor-
tazione, ecc.................................... L. 6.000.000.000
-------------- L. 92.000.000.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 novembre 1969
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 156. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-11-26;948#art-1