Art. 1

In vigore dal 2 ott 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista l'istanza in data 1 marzo 1968 del preside dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "Edmondo De Amicis" di Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso lo stesso istituto un corso speciale serale per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico; Visto il regolamento del corso, il programma di insegnamento, i relativi orari e le modalità di esame adottati dal consiglio di amministrazione del predetto istituto con deliberazioni del 25 ottobre 1967 e 23 aprile 1968; Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: L'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "Edmondo De Amicis" di Roma, è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso un corso speciale serale per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto, limitatamente al triennio 1968-1971. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 novembre 1969 SARAGAT RIPAMONTI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1970 Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 83. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-11-26;1354#art-1

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