Art. 1

In vigore dal 11 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visti il regio decreto 6 ottobre 1921, con il quale è stato approvato lo statuto dell'opera pia "Ospedale Pier Achille Faccanoni" di Sarnico (Bergamo), dal quale risulta che l'istituzione persegue scopi ospedalieri e altre finalità assistenziali, ed il regio decreto 16 dicembre 1929, con il quale l'ente ha assunto la denominazione "Ricovero municipale dott. Pier Achille Faccanoni" e sono state approvate modificazioni allo statuto sopracitato; Visto il decreto del medico provinciale di Bergamo in data 20 aprile 1968, n. 1440, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Faccanoni" di Sarnico è stato classificato ospedale generale di zona; Visti i verbali in data 23 giugno 1969 e 27 giugno 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civile "Pier Achille Faccanoni", con sede in Sarnico (Bergamo), è costituito in ente ospedaliero. Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da: Immobili: Terreni e fabbricati nel comune di Sarnico: mappale n. 297, mq 4.720; mappale n. 1230/ c, mq 830; mappale n. 296, mq 1.900; mappale n. 294/ b, mq 540; mappale n. 1087, mq 722; mappale n. 1204, mq 28. Mobili: Beni mobili, attrezzature, arredi, etc. specificatamente indicati nell'inventario allegato ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero. Il medico provinciale di Bergamo, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 novembre 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 35. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-11-26;1329#art-1

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