Art. 1

In vigore dal 11 feb 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Salerno in data 15 novembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "SS. Annunziata", di S. Arsenio, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero e alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 23 ottobre 1892; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale "SS. Annunziata", con sede in S. Arsenio (Salerno), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Salerno; tre membri eletti dal consiglio comunale di S. Arsenio; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 23 ottobre 1892. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 novembre 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1970 Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 35. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-11-26;1078#art-1

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