Art. 1
In vigore dal 20 dic 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 84, 85, 86 e 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
Articolo unico.
Al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 688, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 3. - Nella provincia di Bolzano è consentito l'uso disgiunto delle lingue italiana e tedesca nelle insegne, mostre, tabelle, vetrine esterne ed interne degli esercizi previsti dall'articolo 18 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 novembre 1969
SARAGAT
RUMOR - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 75. - GREco
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-11-20;848#art-1