Art. 1
In vigore dal 17 gen 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola in "malattie della pelle e veneree" muta denominazione in quella di "clinica dermosifilopatica".
Art. 123, relativo alla durata delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in "clinica dermosifilopatica" ha la durata di tre anni.
L'art. 146 relativo alla scuola di specializzazione in malattie della pelle e veneree è abrogato e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica
Art. 146. - Durata della scuola: tre anni.
Numero massimo di iscritti: otto per ogni anno di corso (totale: ventiquattro iscritti).
Insegnamenti impartiti nella scuola:
1° Anno:
1) Anatomia e istologia normale della cute;
2) Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
3) Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) Microbiologia e parassitologia applicata;
5) Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;
6) Semeiotica dermatologica e venereologica.
2° Anno:
1) Patologia delle malattie cutanee;
2) Patologia delle infezioni sessuali;
3) Anatomia e istologia patologica della cute;
4) Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;
5) Angiologia;
6) Sessuologia.
3° Anno:
1) Clinica delle malattie cutanee;
2) Clinica delle infezioni sessuali;
3) Farmacologia e terapia medicamentosa;
4) Fisioterapia dermatologica;
5) Cosmetologia;
6) Chirurgia plastica riparatrice;
7) Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1969
Atti del Governo, Registro n. 230, foglio n. 164. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-31;988#art-1