Art. 1

In vigore dal 17 gen 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso: Art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola in "malattie della pelle e veneree" muta denominazione in quella di "clinica dermosifilopatica". Art. 123, relativo alla durata delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in "clinica dermosifilopatica" ha la durata di tre anni. L'art. 146 relativo alla scuola di specializzazione in malattie della pelle e veneree è abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica Art. 146. - Durata della scuola: tre anni. Numero massimo di iscritti: otto per ogni anno di corso (totale: ventiquattro iscritti). Insegnamenti impartiti nella scuola: 1° Anno: 1) Anatomia e istologia normale della cute; 2) Fisiologia della cute e degli annessi cutanei; 3) Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale; 4) Microbiologia e parassitologia applicata; 5) Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata; 6) Semeiotica dermatologica e venereologica. 2° Anno: 1) Patologia delle malattie cutanee; 2) Patologia delle infezioni sessuali; 3) Anatomia e istologia patologica della cute; 4) Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali; 5) Angiologia; 6) Sessuologia. 3° Anno: 1) Clinica delle malattie cutanee; 2) Clinica delle infezioni sessuali; 3) Farmacologia e terapia medicamentosa; 4) Fisioterapia dermatologica; 5) Cosmetologia; 6) Chirurgia plastica riparatrice; 7) Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1969 Atti del Governo, Registro n. 230, foglio n. 164. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-31;988#art-1

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