Art. 1
In vigore dal 31 dic 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 429 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della seconda scuola di specializzazione in chirurgia, ed alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente.
Scuola di specializzazione in chirurgia
Art. 430. - È istituita la seconda scuola di specializzazione in chirurgia facente capo alla seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.
Art. 431. - Il numero massimo complessivo, degli iscritti alla scuola è di dieci per ogni anno di corso, per un totale di cinquanta iscritti.
Art. 432. - La durata, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi e le altre modalità sono quelle riportate negli articoli da 424 a 429 dello statuto della Università di Roma e relativi alla scuola in chirurgia.
Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente
Art. 433. - È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente.
La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma in chirurgia dell'apparato digerente è di tre anni.
Art. 434. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono così suddivisi in tre anni di corso:
1° Anno:
Anatomia chirurgica dell'apparato digerente;
Anatomia e istologia patologica dell'apparato digerente;
Semeiotica chirurgica;
Patologia chirurgica.
2° Anno:
Patologia chirurgica;
Semeiotica chirurgica;
Radiologia dell'apparato digerente;
Biochimica dell'apparato digerente;
Terapia chirurgica dell'apparato digerente.
3° Anno:
Clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente;
Anestesiologia;
Terapia chirurgica;
Traumatologia dell'apparato digerente.
Art. 435. - Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di dieci per ogni anno di corso, per un totale di trenta iscritti.
Al termine del corso gli allievi dovranno sostenere un esame sulle materie che nel corso dell'anno sono state oggetto di insegnamento.
Al termine del triennio l'allievo dovrà sostenere davanti all'apposita commissione una discussione sopra un caso clinico, oltre alla discussione di una tesi su di un argomento attinente alle materie insegnate.
Durante i tre anni del corso gli allievi sono tenuti a frequentare, come interni, la II clinica chirurgica dell'università od anche altri reparti universitari od ospedalieri che dovranno con essa essere convenzionati.
Alla fine del corso, gli allievi dovranno dimostrare di aver personalmente eseguito un certo numero di interventi di chirurgia digestiva, il cui numero e tipo sarà precisato nel regolamento della scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 145. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-31;925#art-1