Art. 3
In vigore dal 5 ago 1970
Le attribuzioni, che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facoltà, sono esercitate per la predetta facoltà di scienze politiche da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facoltà, saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.
In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio, e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate nel primo comma del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-31;1339#art-3