Art. 2
In vigore dal 19 apr 1970
Per tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo:
a) cinque posti di professore, mediante trasferimento dell'organico di cui è dotata la facoltà di giurisprudenza della stessa Università di Genova e propriamente i posti assegnati alle cattedre di storia dei trattati e politica internazionale; di dottrina dello Stato; di sociologia; di istituzioni di diritto pubblico e un posto libero già attribuito all'insegnamento di diritto tributario. Con i posti sono trasferiti anche i relativi professori;
b) sei posti di assistente, mediante trasferimento dell'organico di cui è dotata la facoltà di giurisprudenza della stessa Università di Genova e propriamente i posti assegnati alle cattedre di storia dei trattati e politica internazionale; di storia moderna; di storia delle dottrine politiche; di sociologia; di dottrina dello Stato; di istituzioni di diritto e procedura penale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-31;1236#art-2