Art. 1
In vigore dal 15 feb 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 26. - Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"La facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche".
Dopo l'art. 28 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche annesso alla facoltà di farmacia.
Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche
Art. 29. - La durata del corso degli studi per la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è di cinque anni divisi in un biennio e in un triennio.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o scientifica.
Biennio:
* 1) Chimica generale ed inorganica;
* 2) Fisica;
* 3) Anatomia umana;
* 4) Botanica farmaceutica;
* 5) Istituzioni di matematiche;
* 6) Chimica organica;
7) Fisiologia generale;
8) Microbiologia ed igiene;
9) Analisi chimico farmaceutiche I (analisi qualitativa);
* 10) Chimica fisica.
Triennio:
11) Chimica organica II;
* 12) Chimica biologica;
* 13) Chimica farmaceutica e tossicologica I;
* 14) Farmacologia e farmacognosia;
15) Analisi chimica farmaceutica II (analisi quantitativa);
16) Metodi fisici in chimica organica;
17) Analisi chimico farmaceutica III (analisi dei medicamenti); * 18) Chimica farmaceutica e tossicologica II;
19) Saggi e dosaggi farmacologici;
* 20) Biochimica applicata;
* 21) Tecnica e legislazione farmaceutica;
* 22) Chimica farmaceutica applicata;
23) Impianti dell'industria farmaceutica;
24) Chimica degli alimenti;
25) Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci.
Sono insegnamenti complementari:
1) Complementi di chimica tossicologica;
* 2) Microchimica;
3) Chimica delle sostanze naturali;
4) Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
5) Chimica dei prodotti dietetici;
6) Chimica dei prodotti cosmetici.
Le materie segnate con l'asterisco sono comuni alla laurea in farmacia.
Per ottenere l'iscrizione al terzo anno lo studente deve aver seguito gli insegnamenti del biennio e superati i relativi esami.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno due complementari, da lui scelti. L'esame di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche consiste nella discussione pubblica di una dissertazione scritta, a carattere sperimentale, in una disciplina scelta dal candidato, fra quelle seguite durante il corso di studi e presentata alla segreteria universitaria almeno quindici giorni prima dell'esame di laurea.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 58. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-31;1102#art-1