Art. 2

In vigore dal 14 feb 1970
I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1969-70 saranno assegnati con successivi provvedimenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1970 Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 37. - CARUSO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-31;1095#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo