Art. 2
In vigore dal 14 feb 1970
I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1969-70 saranno assegnati con successivi provvedimenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 37. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-31;1095#art-2