Art. 1
In vigore dal 1 feb 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1939, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Considerato che le scuole di perfezionamento relative alle discipline di cui trattasi hanno rispettivamente la denominazione di gastroenterologia e malattie dell'apparato cardiovascolare;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 80. - All'elenco degli istituti che fanno parte della facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Istituto di virologia;
Istituto secondo di anatomia e istologia patologica;
Istituto secondo di malattie infettive;
Istituto di seconda clinica medica generale e terapia medica.
L'Istituto di clinica medica generale e terapia medica assume la denominazione di "Istituto di prima clinica medica generale e terapia medica".
Gli Istituti di prima patologia speciale medica e metodologia clinica e di seconda patologia speciale medica e metodologia clinica assumono la denominazione di "Istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica".
Art. 81. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Gastroenterologia;
Malattie dell'apparato cardiovascolare.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 13. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-31;1058#art-1