Art. 1

In vigore dal 31 gen 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 353, relativo ai titoli di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Alle scuole di specializzazione possono iscriversi solamente i laureati in medicina e chirurgia". Art. 362, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola in igiene e medicina preventiva conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva (con orientamento di sanità pubblica, laboratorio, igiene e tecnica ospedaliera, igiene e medicina scolastica). Allo stesso elenco è aggiunta la seguente scuola: Scuola in chirurgia plastica che conferisce il diploma di "Specialista in chirurgia plastica". Art. 363. - Dopo l'ordinamento della scuola in psichiatria, è aggiunta la scuola di specializzazione in chirurgia plastica con il seguente piano di studi. Scuola di specializzazione in chirurgia plastica (durata del corso anni tre) 1° Anno: Patologia generale; Concetti di patologia secondaria; Guarigione delle ferite; Trapianti; Omoinnesti; Traumatologia dei tessuti molli; Malattia ustione (fisiopatologia e clinica) (biennale); Anatomia ed embriologia (con specifico riferimento alla faccia, collo, organi genitali, arti superiori ed inferiori); Anatomia ed istologia patologica (con specifico riferimento alla malattia ustione e ai tumori cutanei benigni e maligni); Anestesiologia e rianimazione (concetti generali sui principi che suggeriscono l'adozione dei vari metodi e tecniche anestesiologiche). 2° Anno: Tecnica operatoria; Anatomia chirurgica; Malformazioni congenite; Malattia ustione (terapia medica e chirurgica); Elementi di otorinolaringoiatria; Elementi di stomatologia; Elementi di ortopedia generale; Dermatologia generale (con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite, di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico) (biennale). 3° Anno: Metodologia chirurgica differenziale; Conservazione e tipizzazione dei tessuti; Chirurgia riparatrice della mano; Chirurgia riparatrice e correttiva del volto; Dermatologia generale (biennale); Medicina legale e delle assicurazioni (con riferimento alle deformità anatomiche e alle menomazioni funzionali di origine traumatica); Elementi di criobiologia e di criochirurgia. Ammissione alla scuola previo superamento di esame, con prova scritta e orale, inteso a chiarire il grado di preparazione generale del candidato ed i suoi specifici interessi ed attitudini verso la chirurgia plastica. Numero massimo complessivo degli iscritti ai tre anni di corso: trenta (dieci per ogni anno di corso). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1970 Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 10. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-31;1050#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova. — Testo vigente | Portale Normativo