Art. 1

In vigore dal 18 gen 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: gli articoli da 129 a 134 relativi alla scuola di specializzazione in igiene che muta denominazione in quella di igiene e medicina preventiva, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Art. 129. - La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva è articolata in quattro orientamenti: a) Sanità pubblica; b) Laboratorio; c) Igiene e direzione ospedaliera; d) Igiene e medicina scolastica. Il corso della scuola ha la durata di tre anni. Sono ammessi, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia. Sono previste decurtazioni di un anno: A) per il personale medico di ruolo della amministrazione sanitaria centrale e periferica; B) per il personale medico di ruolo degli istituti universitari di igiene e microbiologia; C) per i candidati in possesso del diploma di specializzazione in: igiene, igiene e medicina scolastica, igiene e tecnica ospedaliera, scienza dell'alimentazione, microbiologia, medicina del lavoro, malattie infettive, medici laboratoristi. Art. 130. - il numero massimo degli iscritti è di venticinque per ogni anno di corso (totale settantacinque iscritti). Art. 131. - Il programma di insegnamento è il seguente: 1° Anno: Metodologia statistica e biometria; Educazione sanitaria; Psicologia; Microbiologia; Parassitologia; Epidemiologia e profilassi generale. 2° Anno: Patologia e clinica delle malattie infettive; Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive; Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale; Demografia e statistica sanitaria; Legislazione e organizzazione sanitaria. 3° Anno (con orientamento di sanità pubblica): Approvvigionamento idrico, raccolta e smaltimenti dei rifiuti liquidi e solidi, inquinamenti atmosferici; Igiene edilizia e urbanistica; Igiene dell'alimentazione; Igiene e medicina scolastica; Igiene ospitaliera; Servizi di sanità pubblica. 3° Anno (con orientamento di laboratorio): Microscopia applicata all'igiene; Microbiologia applicata all'igiene; Chimica clinica; Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie; Accertamento diagnostico delle infezioni virali; Nozioni di anatomia e istologia patologica. 3° Anno (con orientamento di igiene e direzione ospitaliera): Storia degli ospedali e principi metodologici della assistenza ospitaliera; - Igiene e tecnica delle costruzioni ospitaliere, arredamento ed impianti sanitari; Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali; Diritto amministrativo e legislazione ospitaliera; Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia ospitaliera; Selezione a istruzione professionale del personale ospitaliero; Organizzazione e funzione dei laboratori di analisi e di accertamento necroscopico. 3° Anno (con ordinamento di igiene e medicina scolastica): Auxologia normale e patologica; Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare; Servizi di medicina scolastica; Elementi di psicologia e pedagogia per l'età scolare; Igiene dell'alimentazione; Assistenza parascolastica; Edilizia scolastica. Art. 32. - Le materie complementari, una per anno a scelta dell'iscritto sono le seguenti: Ispezione delle carni; Geologia applicata all'igiene; Igiene mentale; Malattie professionali e loro prevenzione; Diritto sanitario; Igiene navale e dell'emigrazione; Antropologia culturale e sociologica; Malattie tropicali; Istituzioni di matematica; Genetica; Gerontologia e geriatria; Elementi di economia politica. Art. 133. - Gli esami di profitto si svolgono al termine di ogni anno di corso. Art. 134. - Per il diploma l'iscritto preparerà una dissertazione scritta su argomento concordato col direttore della scuola. Tale dissertazione sarà discussa davanti alla commissione di diploma; seguirà un esame pratico su argomento della scuola. Gli articoli da 197 a 203 relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina scolastica sono soppressi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 170. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-30;994#art-1

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