Art. 1
In vigore dal 24 dic 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "S. Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 13 giugno 1966, n. 543;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
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Presso la facoltà di economia e commercio può essere istituito il corso di laurea in scienze economiche e bancarie.
Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono quelli stabiliti dalla tabella VIII-bis.
La tabella II, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di economia e commercio, rilascia anche la laurea in scienze economiche e bancarie, il cui ordinamento è riportato nella tabella VIII-bis.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-30;870#art-1