Art. 1
In vigore dal 21 dic 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 57. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
Storia delle tecniche artistiche e del restauro;
Archeologia e antichità provinciali romane;
Storia dell'arte fiamminga e olandese;
Storia dell'arte bizantina;
Sociologia;
Storia economica;
Letteratura comparata;
Teoria e metodologia generale della letteratura;
Archeologia e storia dell'arte del vicino Oriente antico.
Art. 66, relativo ai seminari e agli istituti che appartengono alla facoltà di lettere e filosofia è modificato nel senso che il "Seminario di filosofia moderna" è soppresso; al suo posto vengono istituiti i seguenti due istituti:
Istituto di filologia e letteratura italiana;
Istituto di filologia neo-latina.
Nello stesso articolo all'elenco degli istituti è aggiunto il seguente:
Istituto di studi bizantini e neo-greci.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 83. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-30;859#art-1