Art. 2

In vigore dal 21 ott 1970
Al mantenimento dell'istituto d'arte di cui all' provvedono lo Stato, il comune di Sessa Aurunca e la provincia di Caserta. Il contributo annuo a carico dello Stato è stabilito in L. 21.750.000 (ventunomilionisettecentocinquantamila). La relativa spesa graverà sui capitoli 2082 e 2106 del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1971 e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi. Il contributo annuo a carico del comune di Sessa Aurunca è fissato in L. 2.250.000 (duemilioniduecentocinquantamila). Il contributo annuo a carico della provincia di Caserta è fissato in L. 5.000.000 (cinquemilioni).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-30;1359#art-2

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Art. 2 Istituzione dell'istituto d'arte di Cascano di Sessa Aurunca. — Testo vigente | Portale Normativo