Art. 1

In vigore dal 17 mar 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 144 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959; Visto l'art. 25 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile; Decreta: Articolo unico Al secondo comma dell'art. 25 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, viene aggiunto il seguente terzo comma: "Previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, possono essere installati segnali di indicazione di caratteristiche adeguate alla velocità della circolazione ed alla ampiezza delle strade ed autostrade. Per i segnali di indicazione può essere autorizzato un colore diverso da quello stabilito nelle tabelle del presente regolamento purchè compreso nella tabella della figura 105 del regolamento stesso". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1969 SARAGAT RUMOR - NATALI - GASPARI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1970 Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 2. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-30;1184#art-1

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Art. 1 Integrazione mediante l'introduzione di un terzo comma, all'art. 25 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420. — Testo vigente | Portale Normativo